DECORRENZA

Le disposizioni in commento si applicano a partire dalle
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi i comportamenti
difformi adottati dai contribuenti prima del 27 marzo 2015 anche se non in
linea con le indicazioni qui riportate.

 

1. NUOVO REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE E PRESTAZIONI
SU EDIFICI

Le prestazioni soggette al nuovo reverse charge sono
quelle comprese nei codici ateco sottoelencati effettuate nei confronti di
soggetti passivi iva
indipendentemente dal rapporto contrattuale e
dall’attività esercitata dal committente.

 

SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI

Codice ATECO

Descrizione attività

81.21.00

Pulizia generale non specializzata di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici (Sono
escluse le pulizie su impianti macchinari)

NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei
codici:

– 81.29.10 servizi di disinfestazione;

– 43.99.01 pulizia a vapore, ….per pareti esterne di
edifici.

 

DEMOLIZIONE DI EDIFICI

Codice ATECO

Descrizione attività

43.11.00

demolizione

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Codice ATECO

Descrizione attività

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o
in altre opere di costruzione

43.22.02

Installazione di impianti per la distribuzione del gas
(inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio
(inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e
scale mobili

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a
(limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei
codici:

– 43.22.04 installazione di impianti di depurazione per
piscine;

– 43.22.04 installazione di impianti di irrigazione per
giardini.

 

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Codice ATECO

Descrizione attività

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.32.01

Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti
mobili e simili (la posa in opera di arredi è esclusa)

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori
(limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)

43.39.09

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
n.c.a. “completamento di edifici”

NON sono soggetti al reverse charge i servizi compresi nei
codici:

– 43.91.00 realizzazione di coperture;

– 43.12.00 preparazione del cantiere edile e sistemazione
del terreno.

 

Rientrano nel nuovo reverse solo le prestazioni
effettuate su “edifici”

Il nuovo reverse si applica alle prestazioni effettuate su
fabbricati sia abitativi che strumentali anche con riferimento a parti
integranti dell’edificio stesso (es: giardini pensili, piscine collocate sui
terrazzi, impianti fotovoltaici collocati sui tetti). Rimangono esclusi
gli altri immobili come: i terreni, parcheggi, piscine, giardini.

 

Aliquote iva applicabili in sede di reverse

Si applicano le aliquote iva che avrebbe applicato il
prestatore in base alle ordinarie regole cioè, il committente deve applicare le
aliquote proprie previste dalla legge iva per la prestazione effettuata (22%,
10% o 4%).

 

Cessioni di beni con posa in opera

Sono escluse dal nuovo reverse charge le forniture di beni
con posa in opera in quanto tali operazioni sono classificabili come “cessioni
di beni” e non come prestazioni. Per tali operazioni la posa in opera assume
infatti una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. La
qualificazione dell’operazione dipende dalla volontà delle parti.

 

Prestazione che è assoggettabile sia al vecchio reverse
(subappalti in edilizia) sia al nuovo reverse

Quando una prestazione rientra sia nel vecchio reverse che
in quello nuovo, prevale il nuovo reverse. Per esempio: la prestazione in
subappalto relativa all’intonacatura di un edificio, nei confronti di una
impresa di costruzioni, che rientra anche tra le operazioni soggette al vecchio
reverse charge (lett. a, art. 17, comma 6, DPR 633/72), dal 2015 deve essere
fatturata con il nuovo reverse (lettera a-ter, art. 17, comma 6, DPR 633/72).

 

Unico contratto comprensivo di più prestazioni di cui in
parte soggette al reverse e in parte no

Quando sulla base di un unico contratto si effettua una
opera che si compone di più prestazioni tra le quali alcune soggette a reverse
e altre no, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni distinguendo
le singole prestazioni soggette al reverse da quelle non soggette. TUTTAVIA
quando la suddivisione risulta difficilmente applicabile è consentito di NON
scomporre il corrispettivo e applicare l’iva con le modalità ordinarie. È il
caso ad esempio di un contratto che ha per oggetto la ristrutturazione di un
fabbricato che comprende l’installazione di impianti e la realizzazione del
tetto o altre prestazioni non soggette a reverse.

 

Prestazioni soggette al nuovo reverse eseguite nel 2014
ma fatturate nel 2015

Se la prestazione è stata materialmente eseguita nel 2014 ma
la fattura è emessa nel 2015, si applica il nuovo reverse charge.

 

Prestazioni nei confronti di CONDOMINI

Normalmente i condomini non sono soggetti passivi iva quindi
le prestazioni effettuate nei loro confronti non sono soggette al nuovo reverse
charge.

 

Beni significativi

Nulla è precisato su come trattare i beni significativi in
relazione ad operazioni da assoggettare a reverse charge. Qualora non sia
individuabile sulla fattura emessa dal prestatore il valore del bene
significativo, si ritiene che si possa applicare l’aliquota agevolata
sull’intero corrispettivo senza tenere conto del valore del bene significativo.

 

Territorialità

Il nuovo reverse charge si applica se le prestazioni sono
territorialmente rilevanti in Italia. Per le prestazioni relative a beni
immobili ad esempio il reverse charge non si applica se l’immobile è situato in
territorio estero.

 

Reverse charge verso soggetti che non possono detrarre
l’iva o con percentuale di pro-rata

Per i committenti soggetti passivi che hanno una limitazione
della detrazione iva (per esempio perché effettuano attività esenti) il
meccanismo del reverse charge non è neutro perché l’iva annotata nelle vendite
deve essere versata senza poter essere compensata con la detrazione di quella
annotata negli acquisti che è limitata o impedita.

 

Reverse charge e plafond

Il reverse charge prevale sulla dichiarazione d’intento. La
dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore abituale non rileva per le
prestazioni soggette al reverse charge che saranno sempre fatturate senza iva
ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del 633/72.

L’esportatore abituale che riceve la fattura con
applicazione del reverse charge, la deve integrare con l’imposta senza potersi
avvalere del beneficio della sospensione d’imposta.

 

Soggetti in regime forfettario

I soggetti in regime forfettario non applicano il reverse
charge alle prestazioni rese e continuano ad emettere le fatture senza iva in
applicazione del proprio regime forfettario (Operazione soggetta al regime
fiscale forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre
2014, n. 190).

Invece, per le prestazioni ricevute, devono operare il
reverse charge versando la relativa imposta entro il 16 del mese successivo a
quello di effettuazione.

 

Consorzi e consorziati

Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono lo
stesso trattamento iva di quelle rese dal consorzio al committente terzo.
Quindi, se alla base del rapporto consorzio/consorziato esiste un rapporto di
mandato senza rappresentanza,

– Se il committente terzo è un soggetto passivo, il
consorzio fattura al committente terzo in reverse charge e il consorziato
fattura al consorzio in reverse charge;

– Se il committente terzo è un soggetto privato, il
consorzio fattura al committente terzo con iva e il consorziato fattura al
consorzio con iva.

 

Contribuenti in regime iva di cassa

Alle prestazioni soggette al reverse charge non si applica
l’iva di cassa.

– Alle prestazioni soggette al reverse charge già
fatturate nel 2014
ma non ancora incassate, si continua ad applicare il
regime iva di cassa;

– Alle prestazioni soggette al reverse charge che saranno fatturate
dal 2015
, si applica il reverse charge e non il regime iva di cassa.

 

Enti non commerciali che acquistano servizi promiscui

Sono soggette al reverse le prestazioni rese ad enti non
commerciali imputabili all’attività commerciale mentre rimangono soggette ad
iva le prestazioni imputabili all’attività istituzionale. Occorrerà individuare
la quota assoggettabile al reverse sulla base di criteri oggettivi
individuabili per esempio dagli accordi contrattuali o dalla dimensione dei
locali ecc.

 

Soggetti esclusi dall’applicazione del reverse

L’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese
nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono
esonerati dagli adempimenti iva. A titolo esemplificativo non sono soggette a
reverse charge le prestazioni rese verso i seguenti soggetti:

– Imprenditori agricoli esonerati (con V.A. non superiore a
7.000 euro)

– Associazioni sportive e in genere le associazioni senza
scopo di lucro che applicano il regime di cui alla legge 398/91

– Esercenti attività di intrattenimento che applicano le
disposizioni di cui all’art. 74, comma 6 del DPR 633/72

– I soggetti che effettuano attività di spettacoli
viaggianti, o altre attività di cui alla tabella C del DPR 633/72, con volume
d’affari anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (art. 74-quater del DPR
633/72).

 

Rapporto tra split payment e reverse charge

Il reverse charge si applica quando l’ente pubblico acquista
i servizi in qualità di soggetto passivo iva.

Quando si applica il reverse charge non si applica lo split
payment .

 

CASISITICHE AFFRONTATE

Descrizione

Nuovo reverse charge

Manutenzione giardino

No

Installazione impianti irrigazione giardini

No

spurgo pozzi neri

No

Antennista

Si

Immobile sito su territorio estero

No

Impianti telefonici

Si

Manutenzione caldaia

Si

Installazione caldaia (se si configura come prestazione e
non come cessione con posa in opera)

si

Manutenzione impianti su celle frigorifere

No

Servizi di disinfestazione

No

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione

Si

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti
esterne di edifici

No

 

 

2. REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL SETTORE ENERGETICO

Fino al 31 dicembre 2018 il reverse charge si applica
anche alle cessioni di:

  • quote
    di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva
    2003/87/CE
  • altre
    unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla
    direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia
    elettrica (certificati verdi e certificati bianchi)
  • gas
    e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore (esempio: GSE)

Sono escluse:

– Le cessioni di gas ed energia nei confronti del
consumatore finale

– Le cessioni di GPL

 

 

3. REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI

Sono soggette al reverse charge le cessioni di bancali in
legno (pallet) recuperati ai cicli successivi al primo. Di fatto ci rientrano
tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.