Si è parlato molto negli ultimi giorni dell’impatto del Decreto
Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante l’adeguamento della normativa
nazionale a quanto previsto dal regolamento europeo 305/2011 (noto anche
come  CPR – Construction Products
Regulation) e in particolare dell’impatto
che il nuovo decreto ha sui cavi elettrici.

 

La questione è indubbiamente
delicata anche se si sono creati allarmismi non sempre giustificati. Vediamo di
fare il punto. Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale   il 10
luglio ed entrerà in vigore il 9 agosto 2017. Esso riguarda i prodotti da
costruzione, ovvero “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato
per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di
esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.

 

Tra i prodotti da
costruzioni rientrano anche i cavi elettrici e proprio a proposito dei cavi,
tra l’altro oggetto anche di una recentissima variante alla CEI 64/8, ci sono
state molte discussioni e anche, ci pare, un po’ di confusione, in particolare
in ordine all’utilizzabilità dei cavi di “vecchia generazione” (privi di
marcatura CE cioè) con la comprensibile preoccupazione, da parte di molte
aziende, di non riuscire a smaltire giacenze di magazzino a volte nell’ordine
anche di diverse migliaia di euro.

 

Una veloce premessa prima di entrare nel merito. Il
regolamento europeo 305 prevede che non possano essere immessi sul mercato
prodotti da costruzione privi della marcatura CE laddove esista una norma armonizzata
relativa a quello specifico prodotto. 
Dalla pubblicazione della norma sulla Gazzetta ufficiale della Comunità
europea inizia un periodo transitorio, detto “periodo di coesistenza” durante
il quale è consentito immettere sul mercato sia prodotti marcati che prodotti
non marcati. Al termine del periodo di coesistenza solo i prodotti marcati
potranno essere immessi sul mercato.

 

Nel caso dei cavi la norma  armonizzata è la EN 50575:2014; i dati di
pubblicazioni si trovano qui (pag.55 del pdf)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:378:FULL&from=IT

e come si può vedere il periodo di coesistenza è
terminato lo scorso 1 luglio. Questo significa che da tale data non potranno
essere immessi sul mercato cavi non marcati ma non vuol dire che i cavi che
l’installatore ha già acquistato prima di tale data non possano essere
utilizzati
.

 

Come entra il D.Lgs 
106/2017 in tutto ciò?  Oltre a
molti altri aspetti di cui non ci occupiamo in questa sede Il D.Lgs 106 fissa
anche le sanzioni per il mancato rispetto della normativa, sanzioni più pesanti
che comportano anche  riflessi penali
laddove la violazione abbia ad oggetto prodotti o materiali destinati a uso
strutturale o uso antincendio  (e i cavi
elettrici rientrano in questa seconda fattispecie). 

 

Leggiamo infatti all’articolo 20 :

1. Il costruttore, il
direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che,
nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo
5, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’
grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con
l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e
materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

Pesante sanzioni anche per i progettisti che
prescrivano prodotti non conformi.

 

I termini usati risentono del fatto che il decreto è
molto orientato all’edificio e all’ingegneria civile: qui come costruttore si
deve probabilmente intendere l’impresa edile che naturalmente dovrà porre
attenzione al fatto che tutti i subfornitori (e dunque anche chi realizzerà
l’impianto elettrico)  intervengano nel
rispetto della normativa; tuttavia  in
tutti i casi di impianti realizzati in edifici già esistenti appare abbastanza
fuor di dubbio che il “costruttore” deve essere identificato con l’installatore.


Una lettura affrettata del D.Lgs 106 ha portato
diversi commentatori, anche autorevoli, a concludere che poiché una decreto
legislativo supera una norma tecnica, quanto contenuto nella Variante V4 alla
CEI 64-8 di recente emanazione doveva ritenersi del tutto superato e
semplicemente, a partire dal 9 agosto, fosse vietato l’utilizzo di cavi non
marcati CE. Noi non condividiamo questa interpretazione: noi crediamo
che l’articolo 20 del D.Lgs 106 non dica questo.

A nostro avviso il cavo non marcato CE venduto il 1
marzo 2017 (una data a caso scelta all’interno del periodo di coesistenza, si
veda quanto scritto all’inizio) è stato immesso sul mercato senza che vi fosse
alcuna violazione del regolamento europeo, il suo utilizzo non ricade nei casi
sanzionati dall’articolo 20 sopra riportato, continua a valere quanto previsto dal
CEI e dalla variante V4 alla 64-8.

 

Proviamo dunque a ricapitolare la questione:

1)     
Non è esatto dire
che il D.Lgs 106/2017 cancella quanto statuito dal CEI, e dunque:

a)     
Fino al
31/12/2017 abbiamo la coesistenza tra la vecchia e la nuova CEI 64-8 con
facoltà dunque di utilizzo dei “vecchi cavi” immessi sul mercato ante 1 luglio
2017;

b)     
a partire da
gennaio 2018  i “vecchi cavi” potranno
essere utilizzati solo per lavori in cui sia possibile dimostrare con data
certa la presentazione dell’istanza in comune o l’inizio lavori entro il
1/7/2017 (data di fine del periodo di coesistenza”);

2)     
Il D.Lgs 106/2017
non modifica le regole di utilizzabilità dei “vecchi cavi” ma fissa le
sanzioni, applicabili dal 9 agosto, nel caso di utilizzo non conforme.
L’articolo 20 non vieta l’utilizzo di cavi (di prodotti in generale anche se
qui sono i cavi che ci interessano) non marcati CE ma proibisce di utilizzare
cavi non conformi al regolamento CPR. Se un cavo è stato legittimamente immesso
sul mercato prima del 1 luglio scorso,  fine del periodo di coesistenza della norma
armonizzata, quel cavo, anche se privo di marcatura CE,  rimane legittimamente immesso sul mercato e
quindi conforme al Regolamento CPR;

3)     
Restano comunque
esclusi da tutta questa partita i cavi che non vengono installati in modo
permanente  in una  costruzione o in un’opera di ingegneria
civile: macchine, cantieri edili, stand in manifestazioni fieristiche, sagre di
paese o comunque ogni installazione che abbia carattere di temporaneità è fuori
dall’ambito del CPR.

 

Ci rendiamo conto tuttavia che,  data la delicatezza della questione, in
particolare l’entità delle sanzioni, e la complessità della  situazione normativa, potrebbero sorgere
contenziosi con committenti o anche con organismi di controllo: per questo sarebbe auspicabile che i
ministeri interessati pubblicassero una nota interpretativa affinché  venga tolta ogni incertezza e sia consentito
agli operatori di lavorare con serenità
.

 

Per ulteriori informazioni:

Gianmario Venturini | Responsabile CNA Installazione Impianti

Tel. 0521/227211 | gventurini@cnaparma.it 

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