L’art. 94 co. 4-bis del DLgs. 285/92 del Codice della Strada, prevede infatti l’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un tempo superiore a 30 giorni; l’obbligo riguarda solo gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste per quelli tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi resta tuttavia la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. 

 

“L’obbligo trae le sue origini dalla Legge n.120/2010 con la quale è stata riformata la disciplina del codice della strada, La norma in esame prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

 

dell’intestatario della carta di circolazione;

 

della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. Con riguardo all’operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente “ai casi” previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall’art. 247- bis, D.P.R. n. 495/92, in vigore dal 7.12.2012.

 

Tale norma è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato art. 247-bis.Con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame fornendo inoltre una serie di chiarimenti.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Con riguardo alla nozione di “avente causa”, il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:_ comodatario;_ affidatario, in caso di custodia giudiziale;_ locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;_ erede;_ utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.

 

OGGETTI ESONERATI

Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono esonerati dall’obbligo:

– i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;

 

– Veicoli aziendali.

Per il comodato di veicoli aziendali viene prevista una particolare disciplina. Nel caso in cui i veicoli in disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di:

 

– proprietà;

– acquisto con patto di riservato dominio;

– usufrutto;

– leasing o locazione senza conducente; 

 

vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell’azienda comodante, su delega del comodatario, presenta istanza redatta conformemente all’Allegato B/1 volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli (senza, quindi, indicazione del nominativo in carta di circolazione). A fronte dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni.

 

Tuttavia, non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale; la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzioni in sede di controllo stradale;la disciplina relativa ai veicoli aziendali non fa, tuttavia, riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori; non è, quindi, chiaroquale sia la modalità di comunicazione e se si renda applicabile in tal caso, trattandosi comunque di veicoli nella disponibilità dell’azienda.

 

DECORRENZA E SANZIONI

Come sopra accennato l’operatività della nuova disposizione, a seguito della Circolare MIT 6.12.2012, n. 33691, è stata sospesa per motivi tecnici. Ora lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014.

 

Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:

– è comunque possibile comunicarli;

– l’eventuale omissione non è sanzionabile.

 

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs”.

Tali adempimenti non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.