Come ormai noto, da quest’anno il canone sarà addebitato
nella bolletta elettrica per un importo di 100 euro.

Alla fine di marzo è stato approvato il modello con le relative istruzioni di
dichiarazione sostitutiva per evitare il pagamento del canone
nel caso in cui non si abbia in casa un apparecchio tv, visto che l’esenzione non è automatica, il
modulo va utilizzato anche per segnalare che il canone per il nucleo
familiare è già intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della
bolletta elettrica.

 

Per evitare
di pagare il canone 2016 se non si ha il televisore, si dovrà inviare la
richiesta direttamente online entro il
10 maggio, oppure rivolgendosi ad un CAF. C’è tempo, invece, fino al 30 aprile nel caso in cui si inviasse per
raccomandata. In questo caso il modulo va presentato, unitamente a una
copia di un documento d’identità, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate,
Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 –
10121 Torino.

 

E’ opportuno ricordare che le false dichiarazioni comportano sanzioni civili e penali.

Il modello deve essere presentato esclusivamente da i titolari di un’utenza
per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale
o
l’erede se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.

 

Per l’invio telematico da parte del contribuente è
disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate,
alla quale si accede con le credenziali Fisconline
o Entratel
, vale a dire quelle del modello 730 precompilato. C’è poi l’opzione a pagamento della
raccomandata oppure il contribuente può delegare un intermediario
abilitato. Quest’ultimo deve consegnare al dichiarante una copia della ricevuta
rilasciata dall’Agenzia, conservare
l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal
dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la
delega alla trasmissione.

 

 

CHI NON PAGA


L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito quando:

  • nessun
    componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle
    abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico; 
  • quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è
    titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio
    televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015
    denuncia di cessazione,
  • quando il titolare di un’utenza di energia
    elettrica ritiene di non dover pagare
    il canone perché già versato da un altro componente della famiglia
    intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice
    fiscale come nel caso molto frequente della famiglia in cui uno dei coniugi ha
    sempre pagato il canone mentre all’altro è intestata la bolletta,
  • quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata,
    perché i presupposti sono cambiati.

Non pagano neanche le
seconde case, né gli studenti o lavoratori fuori sede che però hanno
ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale.

 

Per quanto riguarda le case a disposizione il sito
dell’Agenzia  delle Entrate a titolo esemplificativo, spiega che se
un determinato soggetto, con nucleo familiare composto da 4 membri, risulta
essere il titolare di un immobile in città, dove vi ha sia la propria residenza
che quella dei rispettivi familiari, e di uno in campagna, l’imposta sulla tv
dovrà pagarla soltanto tramite il contratto di energia elettrica collegato alla
prima abitazione (casa in città), e non alla seconda (casa in campagna).

 

Grazie
alle istruzioni comunicate dall’utente stesso al momento della sottoscrizione
del contratto della luce circa la destinazione dell’abitazione (di residenza o
no), la compagnia elettrica dovrebbe essere già in grado, in maniera autonoma,
di prescrivere o meno quando addebitare il canone Rai.

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