Lo scorso anno l’Italia ha  recepito il contenuto della direttiva  2010/45/UE  che è interviene in modo massiccio sulle regole di fatturazione degli Stati Membri, pertanto il Legislatore Italiano, con

il Decreto Legge n. 216/2012, modifica il decreto Iva al fine di adeguare la normativa nazionale a quella
europea.

 

Riepiloghiamo in breve una sintesi sulle principali regole di fatturazione partendo  dal contenuto
obbligatorio della fattura che deve avere l’indicazione:

  • della data di emissione;
  • del numero progressivo che identifica in modo
    univoco la fattura;
  • dati anagrafici e fiscali del cedente o
    prestatore del servizio;
  • del numero di partita Iva del soggetto cedente o
    prestatore;
  • dei dati anagrafici e fiscali del cessionario o
    committente del servizio;
  • del numero di partita Iva del cessionario o
    committente e, se trattasi di un privato che non agisce nell’esercizio di
    imprese, arti e professioni, numero di codice fiscale;
  • della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
    oggetto dell’operazione;
  • corrispettivo;
  • dell’aliquota e ammontare dell’imposta;
  • delle annotazione se la fattura è emessa dal
    cessionario o committente per conto del cedente o prestatore;
  • della data della prima immatricolazione,
    iscrizione in pubblici registri, chilometri percorsi o ore navigate o volate,
    nel caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi.

 

Si sottolinea che è indispensabile e obbligatorio indicare i dati anagrafici del cessionario o committente, nonché i dati fiscali, cioè la partita Iva nel caso di soggetto che agisce nell’esercizio di imprese, arti e professioni, soltanto il codice fiscale nel caso di soggetto privato che non agisce nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Tale indicazione viene introdotta anche al  fine di agevolare ulteriori adempimenti a
carico dei soggetti passivi d’imposta quali ad esempio il così detto “spesometro”.

 

Un’altra importante modifica prevede una serie  di  specifiche annotazioni all’interno del corpo
della fattura tra le quali si segnala la dicitura  «Inversione contabile»   per le fatture attive relative a cessioni o prestazioni fuori campo Iva perché non territoriali messe nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altri Stati comunitari.  L’obbligo di fatturazione, dal 2013,  riguarda anche le operazioni extraterritoriali per le quali, se rilevanti fuori dell’Ue, si dovrà indicare  la dicitura  «operazione non soggetta».

 

Anche quest’ultime fatture concorreranno al volume d’affari senza incidere sul plafond degli esportatori, ma  con possibili
effetti sui limiti per le liquidazioni dell’imposta, l’accesso all’Iva per
cassa e le comunicazioni black list. In caso di acquisti intracomunitari
diventa regola generale l’integrazione delle fatture con l’indicazione
dell’imposta sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui lo scambio avvenga con un soggetto privato.