L’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) ha
pubblicato la scorsa settimana la Risoluzione n. 46/E/2019 nella quale, rispondendo ad un quesito, si
conferma l’interpretazione da sempre sostenuta da CNA e cioè che il mancato invio della comunicazione a Enea per interventi che
comportano risparmio energetico e che accedono allo sconto fiscale del 50 per
cento, non comporta alcuna sanzione, né tantomeno la perdita del diritto alla
detrazione da parte del contribuente.
A scanso di malintesi si ribadisce che
stiamo parlando qui del cosiddetto bonus ristrutturazioni e non dell’ecobonus
per il quale invece la mancata
comunicazione a ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione.
Scarica la Risoluzione n. 46/E dell’ADE