L’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) ha
pubblicato la scorsa settimana la Risoluzione n. 46/E/2019  nella quale, rispondendo ad un quesito, si
conferma l’interpretazione da sempre sostenuta da CNA   e cioè che il mancato invio della  comunicazione a Enea per interventi che
comportano risparmio energetico e che accedono allo sconto fiscale del 50 per
cento, non comporta alcuna sanzione, né tantomeno la perdita del diritto alla
detrazione da parte del contribuente.


A scanso di malintesi si ribadisce che
stiamo parlando qui del cosiddetto bonus ristrutturazioni e non dell’ecobonus
per il quale invece la mancata 
comunicazione a ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione.

 

Scarica la  Risoluzione n. 46/E  dell’ADE

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