L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito del “bollino calore pulito” al proprietario dell’impianto termico oggetto di controllo da parte del manutentore è una spesa anticipata in nome e per conto del proprietario stesso. Il riaddebito del costo del bollino da parte del manutentore deve quindi essere indicato in fattura come spesa anticipata in nome e per conto, esclusa dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art.15 DPR 633/72. 

 

Con tale interpretazione deve ritenersi
superato l’orientamento in base al quale il riaddebito del bollino veniva
considerato onere accessorio ai ricavi per la manutenzione dell’impianto e
quindi veniva assoggettato ad Iva.

 

Si ritiene che debbano essere considerati
validi i comportamenti tenuti nel passato, conformi a pronunciamenti della
stessa Agenzia delle Entrate (esempio: interpello della Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna del 28/5/2003) che risultano ora non allineati in base
all’ultimo chiarimento fornito.

 

Le modalità di acquisizione del bollino sono
diverse a seconda che vengano acquisiti bollini “cartacei” o bollini
“elettronici” (il cui pagamento avviene in modo telematico tramite i
Catasti unici regionali, nel
caso dell’Emila Romagna il CRITER – Catasto Telematico Impianti Termici)

La spesa sostenuta dal manutentore deve
essere rimborsata dal responsabile dell’impianto senza l’applicazione di costi
aggiuntivi.  L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che il riaddebito del bollino da parte del manutentore nei confronti
del responsabile dell’impianto non concorre a formare la base imponibile del
servizio reso dal manutentore.

Ai fini Iva il riaddebito del bollino da
parte del manutentore nei confronti del responsabile dell’impianto è una spesa
anticipata in nome e per conto, esclusa dalla base imponibile in base
all’art.15 DPR 633/72.

 

Dato che è stato chiarito che il riaddebito
del bollino non ha natura di corrispettivo, ai fini reddituali si può operare
secondo le seguenti modalità:

 

–  non
considerare come ricavo il riaddebito del bollino da parte del manutentore nei
confronti del responsabile dell’impianto e non considerare come costo la spesa
sostenuta dal manutentore per l’acquisizione dei bollini;

–  fare
transitare a ricavo il riaddebito del bollino e considerare costo
l’acquisizione del bollino stesso, conteggiando a rimanenza l’ammontare dei
bollini acquisiti ma non riaddebitati nell’esercizio.

 

Vista la classificazione come “spesa
anticipata in nome e per conto” si ritiene più aderente alle norme
contabili la prima delle due soluzioni sopra elencate. La seconda soluzione si
ritiene comunque accettabile in considerazione del fatto che si crea una
compensazione tra i costi e i ricavi relativi alla movimentazione dei bollini
rilevata contabilmente. 

 

Ricordiamo infine che qualora
l’importo dell’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi
dell’art. 15 del DPR 633/72  indicato in
fattura sia superiore ad euro 77,47 dovrà essere assolta l’imposta di bollo di
€ 2,00.