La nuova misura dell’aliquota ordinaria al 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013.

 

Riteniamo utile richiamare le principali regole da osservare nella applicazione dell’aumento dell’aliquota IVA, posto che l’aumento è legato al momento  di effettuazione dell’operazione che è da individuare distintamente per le operazioni di cessione di beni mobili ed immobili e per le prestazioni di servizio.

 

La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro consegna, quindi nei casi di beni consegnati prima del 1° ottobre 2013, l’aliquota applicabile rimane il 21%, mentre per i beni consegnati da questa data in poi si applica l’aliquota del 22%.

Esempio: in caso di consegne effettuate nel mese di settembre 2013 se, avvalendosi dei termini per la fatturazione differita, viene emessa fattura con data compresa tra il 1/10 ed il 15/10, resta applicabile la vecchia aliquota del 21%. 


Ne consegue che l’incasso di un acconto su una futura consegna  prima del primo di ottobre  la relativa fattura da emettere nella data dell’incasso è soggetta all’aliquota del 21%, se poi la fattura di saldo viene emessa dopo la data di decorrenza solo sull’importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 22%.


La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell’atto ed anche in questo caso l’emissione anticipata della fattura o l’incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse prima della decorrenza (cioè 1°/10) saranno soggette all’aliquota vecchia del 21%, le fatture di saldo emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all’aliquota nuova, per il solo importo del saldo.

Il caso più frequente di cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura. Per queste cessioni, quando l’IVA è applicata per opzione và assolta con il sistema del reverse charge, in tale caso,  è il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta e per stabilire l’aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

 

Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Va ricordato che di frequente prima del pagamento viene emessa la fattura in quanto nei rapporti fra le imprese spesso è utilizzata per “comunicare” alla controparte l’importo da pagare, pertanto se prima del pagamento del corrispettivo  viene emessa la fattura l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura. In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura  o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo stesso,  ne consegue che le fatture emesse prima del primo di ottobre  saranno soggette all’aliquota del 21%, mentre le fatture emesse da tale data saranno soggette all’aliquota del 22%.

 

Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l’aumento dell’aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza. Saranno, perciò interessati i corrispettivi risultanti dai documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dalla data di decorrenza. Anche nei casi in cui vige un esonero dalla emissione della certificazione fiscale, l’aumento dell’IVA si applica a partire dai corrispettivi delle operazioni che si considerano effettuate in data 1° ottobre  e che costituiscono l’importo da annotare in riferimento a questa data.