L’APE, attestato di prestazione energetica, è definito come il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n.192/2005 che, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. 

 

Per prestazione energetica di un edificio si intende la quantità annua di energia primaria consumata, o che prevede possa essere necessaria, per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio:

a. climatizzazione invernale ed estiva

b. preparazione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari

c. ventilazione

d. per il settore terziario: illuminazione, impianti ascensori e scale mobili

 

Tale quantità viene espressa tenendo conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.

 

L’Ape è rilasciato obbligatoriamente per gli edifici o le unità immobiliari:

a. di nuova costruzione

b. oggetto di vendita

c. oggetto di trasferimento a titolo gratuito

d. oggetto di locazione ad un nuovo locatario

e. per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione di prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. 

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

L’attestato di Prestazione Energetica è di tipo regionale ove vigono le direttive regionali (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana), altrimenti è di tipo nazionale. In ogni attestato sono presenti i dati costruttivi, di riscaldamento, di condizionamento, di fonti rinnovabili dell’immobile.

Infine  la redazione dell’attestato è obbligatoria anche nei casi di beneficio di detrazioni fiscali ai fini energetici (legge 296/06 e successive modifiche) per quanto riguarda la riqualificazione di pareti, basamenti e tetto.

 

Per ogni richiesta o informazione Tecna Srl, la società del sistema CNA per l’ambiente e la sicurezza, è a disposizione di imprese e cittadini che, senza impegno, potranno richiedere preventivi gratuiti.

 

Riferimenti:

Tecna Srl – Sradello Ada Negri 6, Parma

tel 0521 030551 info@tecnaparma.it

 

In caso di conferimento d’incarico i dati che devono essere forniti dal cliente al momento del sopralluogo oppure precedentemente sono:

a. planimetria dell’immobile aggiornata (anche catastale in scale)

b. visura catastale aggiornata (cna può fornirla su incarico)

c. copia del documento d’identità e del codice fiscale del proprietario

d. libretto di caldaia

e. progetto dell’impianto termico se disponibile

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