L’INPS ha recentemente fornito le istruzioni operative per il calcolo e il versamento del nuovo “contributo di licenziamento”, alla luce delle quali si riepiloga, anche se permangono ancora alcuni punti dubbi, la normativa e i maggiori costi che i datori di lavoro sosterranno.

Il contributo di licenziamento è una somma a esclusivo carico del datore di lavoro che risolve, per qualsiasi causa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che dia teoricamente diritto al lavoratore, indipendentemente quindi dal requisito contributivo a percepire la nuova indennità ASpI o Mini AspI. 

Il contributo è dovuto nei casi di:

interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti (incluso il recesso esercitato dal datore di lavoro al termine del periodo di formazione)

 

risoluzioni consensuali conciliate presso la DTL nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 L. n. 604/66 riservata alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti

 

risoluzioni consensuali conseguenti a trasferimento del lavoratore ad altra sede distante più di 50 km e/o raggiungibile in più di 80 minuti

 

dimissioni per giusta causa

 

dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino)

Il contributo non è dovuto per: 

 

per dimissione del lavoratore (per ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente)

 

per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (per ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente)

 

per decesso del lavoratore

 

fino al 31/12/2016 per le procedure di messa in mobilità avviate sia sensi dell’art. 4 (dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria) sia ai sensi dell’art. 24 (licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni) dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della mobilità (soggette al contributo dell’indennità di mobilità)

 

nel periodo 2013/2015 per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nel settore delle costruzioni edili, per completamento o chiusura del cantiere. 

Importo da pagare. Il contributo di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile ASPI (il massimale per il 2013 è di €  1.180,00 e sarà rivalutato annualmente) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 36 mesi.

 

Per l’anno 2013 l’importo è pari a:€ (1.180,00 x 41%) = 483,80 per ogni anno di anzianità. L’importo diventa pari a € 1.451,00 per un rapporto di durata di 3 o più anni. È stato precisato che il contributo è dovuto:

 

in misura intera a prescindere dalla tipologia del rapporto (full time o part-time) 

 

per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi (ma anche 24 o 36 mesi) il contributo va determinato con riferimento al numero di mesi di durata del rapporto. Va considerato mese intero quello superiore a 15 giorni

 

nell’anzianità aziendale si computa anche l’eventuale rapporto a tempo determinato trasformato senza interruzione o che abbia dato luogo alla restituzione del contributo ASpI dell’1,40% (si tratta del nuovo contributo obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutti i rapporti a tempo determinato).

 

Non si tiene conto del periodo di congedo straordinario per gravi patologie dei familiari (art. 42, 5° comma D.Lgs. 151/01).

Quando e come pagare. Il pagamento deve avvenire in unica soluzione (non sono infatti previste rate) usando l’Uniemens del mese successivo a quello in cui si è interrotto l rapporto di lavoro. 
Per rapporti che si sono interrotti nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo deve essere effettuato, senza somme aggiuntive, entro il 16 giugno 2013.

 

Sanzioni. Essendo un contributo obbligatorio, il mancato versamento comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’INPS nei casi di omesso o tardivo versamento dei contributi obbligatori (es. applicazione di sanzioni civili; eventuale DURC irregolare ecc.).

 

Gli uffici CNA sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. Tel. 0521 227211