Fino al 27 aprile 2012 la responsabilità solidale negli appalti è stata regolamentata da due diversi provvedimenti che prevedevano entrambi la responsbilità solidale sui contributi previdenziali dovuti per i lavoratori impiegati negli appalti/subappalti:

  • l’art.29, comma 2 del D.lgs. 276/2003, che limita tuttora la responsabilità solidale al biennio successivo  alla cessazione dell’appalto;
  • l’art.35, comma 28 del D.L. 223/2006, ora abrogato, che fino al 27 aprile 2012 contemplava anche la rsponsabilità solidale contributiva ma senza alcun limite temporale di applicazione.

Ora il Ministero del Lavoro chiarisce in proposito che la disposizione di cui al D.lgs. 273/2003 debba ritenersi prevalente rispetto all’altra, in quanto di carattere speciale. Ne consegue che ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorre tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto. 

Riferimenti: Ministero del Lavoro, Interpello n.29/2015 del 15 dicembre 2015; art.29, comma del D.lgs. 276/03; art.35, comma 28 del DL 223/2006

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