Tramite apposita circolare, l’INPS ha reso
operativa la disposizione di legge che consente alle lavoratrici
dipendenti del settore privato (con esclusione delle addette ai servizi
domestici e familiari), vittime di violenza di genere, di fruire di un
congedo indennizzato dall’INPS per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni
di astensione effettiva dall’attività lavorativa), entro i 3 anni dalla data di
inizio del percorso di protezione certificato.

 

Nel
documento viene precisato che, per fruire del congedo e dell’indennità,
occorre:

• avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento;
• essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di
appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

 

La domanda deve essere presentata in
modalità cartacea utilizzando apposito modello. Quest’ultimo, al momento in cui
si scrive non ancora disponibile, verrà pubblicato e sarà liberamente
scaricabile dalla sezione “Modulistica” presente nel sito
dell’Istituto.

Riferimenti normativi: Inps. circolare n. 65 del 15 aprile 2016; art.24 D.lgs. n.80/2015

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