Entro il 31 luglio 2014 le imprese di autotrasporto, sia conto proprio che conto terzi,  possono presentare

ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel II trimestre 2014 con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del
relativo credito d’imposta.


La misura del beneficio è, come per il I trimestre, pari a 216,58609 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra l’1 aprile e il 30 giugno 2013.


Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali.


Si rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2015; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2016.