Nel prendere atto dell’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni avvenuta a decorrere dal 23.12.2015, l’INAIL comunica che:

 

  • nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del T.U. (d.p.r. n.1124/1965);

 

  • al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzaro un “cruscotto” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occursi a partire dal 23.12.2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso. Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente al 23.12.2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito. Il “cruscotto infortuni” è accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’INAIL.
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