Nel sito del Ministero delle Politiche Agricole www.politicheagricole.it è stato pubblicato il comunicato stampa relativo alla reintroduzione dell’obbligo di comunicazione dello stabilimento di produzione in etichetta.

 

I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alla collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, oltre alle altre informazioni stabilite dal Reg. Ce 1169/2011.

 

L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione / confezionamento può essere omessa nel caso in cui:

  • la sede dello stabilimento coincida con l’indirizzo del soggetto responsabile delle informazioni in etichetta (es. filiera corta, produzione diretta, ecc…)
  • i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Reg. Ce 853/2004 o la bollatura sanitaria del Reg. Ce 854/2004
  • il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento

L’Ente competente per i controlli e irrogazione sanzioni amministrative è ICQRF del Mipaaf.

Le disposioni dell’indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento sono contenute nel Dlgs. 145/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 Ottobre scorso, ed entreranno in vigore dal 5 APRILE 2018.


Dato che, però, non vi è molta chiarezza tra gli enti competenti (Mise, Mipaaf, Minsalute), CNA ALIMENTARE NAZIONALE ha già richiesto la pubblicazione di una circolare esplicativa in merito alla questione.

 

Per informazioni

Sonia Robuschi | Resp.le CNA Alimentare | 0521/227211

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