Che cosa significa acquistare “pane fresco“? Oppure cosa significa “prodotto semilavorato o conservato“? Questi ed altri termini sono contenuti nella nuova Legge Regionale 21/2017 sulla panificazione ed entrata in vigore dallo scorso 2 Dicembre.

 

Un percorso lungo mesi che ha visto impegnata CNA ALIMENTARE REGIONALE al tavolo di concertazione per arrivare ad una legge che tutelasse il lavoro artigianale dei panificatori e la loro professionalità, oltre che ovviamente tutelare un prodotto, il pane, che spesso si presenta al consumatore come “pane fresco” ma che poi nella realtà non lo è.

 

Nella legge regionale sono contenute alcune denominazioni per garantire il diritto all’informazione del consumatore:pane fresco, pane conservato, prodotto intermedio di panificazione, panificio, impresa di panificazione, forno regionale artigianale; questi sono solo alcuni esempi di come ci ritroveremo il punto vendita d’ora in avanti.

 

Stralci dalla Legge Regionale 21/2017:

Viene introdotta la figura del responsabile dell’attività produttiva, che deve garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità delle norme vigenti e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro,  nonchè la qualità del prodotto finito.

 

Il responsabile  dell’attività produttiva è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione e deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione; deve frequentare un corso di formazione professionale oppure aver svolto attivià lavorativa analoga qualificata per almento due anni in un’impresa di panificazione.

 

I panifici attivi alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare entro 180 giorni, allo SUAP, il nominativo del responsabile attività produttiva, ai fini dell’annotazione nel Registro delle imprese.

I soggetti che non hanno alle spalle un percorso lavorativo, sono tenuti alla formazione specifica entro il termine massimo di dodici mesi dall’attivazione dei corsi (l’attivazione sarà dettata dalla Regione stessa).

 

Si definisce “pane fresco” il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante; il pane fresco è venduto entro 24 ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati e contrassegnati  dalla dicitura “pane fresco”.

 

Il “pane coservato” è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco, e contrassegnato dall’apposita dicitura; il “prodotto intermedio” è commercializzato già confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni previste dal Dlgs. 109/1992 (etichettatura), ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo; l’impresa che provvede alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura, ovvero alla sola cottura o completamento di cottura di prodotto, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l’avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi di cottura o di completamento di cottura; nel caso di prodotto surgelato, l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in tema di surgelati.

 

Le disposizioni contenute nella L.R. 21 non si applicano al pane prodotto dall’imprenditore agricolo, nell’esercizio dell’attività agricola. E’ consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purchè l’esercente sia dotato di apposite attrezzature per l’esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

 

Per meglio affrontare la nuova normativa CNA ALIMENTARE resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.

 

Sonia Robuschi

Resp.le Prov.le CNA ALIMENTARE

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tel. 0521/227248