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NUOVO REGOLAMENTO CE 1334
Il nuovo regolamento CE 1334/08 del 16 dicembre 2008, direttamente vigente ma in vigore a partire dal 2011
Il nuovo regolamento CE 1334/08 del 16/12/2008, direttamente vigente ma in vigore a partire dal 2011, disciplina:
• gli aromi utilizzati nella preparazione di alimenti;
• gli ingredienti con proprieta' aromatizzanti;
• gli alimenti contenenti aromi.
L'
aroma
è quel prodotto
• non destinato ad essere consumato nella forma originale, ma e' generalmente aggiunto agli alimenti, al fine di conferire e/o modificare un sapore;
• fabbricato e lavorato con tipologie di sostanze ben definite:
- sostanze aromatizzanti
- preparazioni aromatiche
- aromi ottenuti per trattamento termico
- aromatizzanti di affumicatura
- precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi
La
sostanza aromatizzante
è invece una sostanza chimica avente proprieta' aromatizzanti.
Gli aromi e le sostanze aromatizzanti devono essere valutati ed autorizzati, nonche' inseriti in un apposito elenco comunitario, tuttora in fase di elaborazione.
ETICHETTATURA DEGLI AROMI
Nella fase di etichettatura di un prodotto alimentare, contenente aromi, va specificato se si tratta di AROMA NATURALE o NON NATURALE.
Si può utilizzare il termine NATURALE solamente se l'aroma contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali. Se l'aroma e' naturale, in etichetta sara' inserita la dicitura "AROMA NATURALE" nell'elenco degli ingredienti. Se l'aroma NON e' naturale, andra' inserita la dicitura generica "AROMA".
E' possibile indicare anche la descrizione dell'aroma di cui si tratta.
Tali regole relative all'etichettatura sono gia' presenti nel D.Lgs. 109/92 e successive modifiche.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore solo dal 2011 e ha di fatto perfezionato la legislazione pregressa.
Per informazioni:
Sonia Robuschi
Responsabile Provinciale CNA Alimentare
tel 0521227248
e-mail:
srobuschi@cnaparma.it
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